Documentazione informativa: responsabilità e i rischi che spesso si ignorano nel vendere EXW.
Come saprete, l’utilizzo dell’ INCOTERMS EXW presuppone che tutte le spese (di carico, trasporto, sdoganamento export ed import) e le relative responsabilità siano completamente a carico dell’acquirente.
Vi invitiamo ad informare i vostri uffici commerciali di procedere eventualmente vendendo FCA (vs. magazzino), in questo modo resteranno a vs. carico le operazioni doganali di esportazione (cosa che non vi compete nel caso di EXW) ed eviterete di dover dimostrare la legittimazione della non imponibilità IVA art.8 DPR 633/72 attivando snervanti ricerche delle bolle doganali.
Potrete procedere recuperando le spese per le formalità doganali direttamente in fattura.
Vi ricordiamo che anche in casi di errori nella compilazione dei documenti commerciali, avendo un unico interlocutore doganale (il vostro doganalista) potrete facilmente richiedere l’ eventuale revisione di accertamento, al contrario una rettifica su bollette rilasciate in altro stato comunitario (in quanto con la resa EXW il compratore e il suo vettore possono decidere di eseguire le operazioni doganali di export dove vogliono) diventerebbe un grosso problema.
Infine, vogliamo anche farvi notare l’importanza della compilazione della documentazione di trasporto (soprattutto delle polizze marittime) nel caso vendiate EXW.
Nella prassi infatti capita spesso che il venditore o il suo spedizioniere vengano indicati come Shipper e conseguentemente, secondo il codice di navigazione italiano, diventino responsabili dei costi in caso di mancato ritiro merci (vedi dispensa Doganalista 2-2016)
Alleghiamo:
NOTA DIFINIZIONE ESPORTATORE – AGENZIA DELLE DOGANE:
NOTA PROT.70662 RU DEFINIZIONE ESPORTATORE
INCOTERMS 2010:
INCOTERMS 2010
DISPENSE DEL “DOGANALISTA 3-2013 – 2/2016”:
DOGANALISTA 2-2016
DOGANALISTA 3-2013